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Regolamento REACH (CE), Articolo 33 In data 1 giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Ai sensi della nuova legislazione, alcune sostanze cosiddette “ad alto rischio” saranno soggette ad autorizzazione. Tali sostanze potranno, potenzialmente, non ottenere detta autorizzazione od ottenerla solo per usi limitati. Tali sostanze sono descritte più dettagliatamente all’Articolo 57 del Regolamento REACH e saranno inizialmente pubblicate nel cosiddetto “Elenco di sostanze candidate” (si veda l’Articolo 59.1), prima di essere inserite nell’Allegato XIV, “Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione”. Il primo Elenco di sostanze candidate è stato pubblicato sul sito Web dell’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA - European Chemicals Agency) in data 28 ottobre 2008 (http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_en.asp). Attualmente comprende quindici sostanze. L’Articolo 33 del Regolamento REACH (CE) 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 prevede “l’obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli”, nel caso in cui una o più sostanze pubblicate abbia concentrazioni superiori allo 0,1% in peso/peso. E’ generalmente riconosciuto che i cavi degli impianti elettrici ed elettronici possono contenere ftalati, compreso quello indicato di seguito, incluso nell’elenco di sostanze candidate: CAS.No.117-81-7: ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP - diethylhexylphthalate). Noi di FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH siamo consapevoli delle nostre responsabilità in merito all’uso sicuro di sostanze chimiche e ci atterremo agli obblighi previsti dal Regolamento REACH. |
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